Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche

Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche

Con l’articolo 1 del Dl 152/2021 è stato introdotto un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024. Per gli stessi soggetti è inoltre riconosciuto un contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute e fino ad un massimo di 100mila euro. L’agevolazione è riservata alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica regolamentata, alle strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici. Sembrerebbero rientrare anche le case vacanze e i B&B purché svolti con partita Iva e già iscritti al registro delle imprese.

 

Di seguito riportiamo il testo del Decreto:

 

  1. Al fine di migliorare la  qualita’  dell’offerta  ricettiva  in

attuazione   della    linea    progettuale    «Miglioramento    delle

infrastrutture  di  ricettivita’  attraverso  lo  strumento  del  Tax

credit» Misura M1C3,  investimento  4.2.1,  del  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza, e’ riconosciuto, in favore dei soggetti di  cui

al comma 4, un contributo, sotto forma di credito  di  imposta,  fino

all’80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di  cui  al

comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del

presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.

  1. Per i soggetti di cui al comma 4 e’  riconosciuto  altresi’  un

contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle  spese

sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere

dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31

dicembre 2024, comunque non superiore al limite  massimo  di  100.000

euro. Il contributo a fondo perduto e’ riconosciuto  per  un  importo

massimo  pari  a  40.000  euro  che  puo’  essere   aumentato   anche

cumulativamente:

  1. a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora  l’intervento  preveda

una quota di spese per  la  digitalizzazione  e  l’innovazione  delle

strutture in chiave tecnologica ed energetica di  almeno  il  15  per

cento dell’importo totale dell’intervento;

  1. b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la societa’

abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del  decreto  legislativo

11 aprile  2006,  n.  198,  per  l’imprenditoria  femminile,  per  le

societa’ cooperative e le societa’ di persone, costituite  in  misura

non inferiore al 60 per cento da giovani, le societa’ di capitali  le

cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai

due  terzi  da  giovani  e  i  cui  organi  di  amministrazione  sono

costituiti  per  almeno  i  due  terzi  da  giovani,  e  le   imprese

individuali gestite da giovani, che operano nel settore del  turismo.

Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono  le  persone

con eta’ compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla  data  di

presentazione della domanda;

  1. c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le  imprese  la  cui  sede

operativa e’ ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

  1. Gli incentivi di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  cumulabili,  a

condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non  concorrenza

alla formazione del reddito  e  della  base  imponibile  dell’imposta

regionale sulle attivita’ produttive di cui al comma 8, non porti  al

superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.

L’ammontare massimo del contributo a  fondo  perduto  e’  erogato  in

un’unica soluzione a  conclusione  dell’intervento,  fatta  salva  la

facolta’ di concedere, a domanda, un’anticipazione non  superiore  al

30  per  cento  del  contributo  a  fondo  perduto  a  fronte   della

presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata  da  imprese

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti  di  solvibilita’

previsti dalle leggi che ne disciplinano le  rispettive  attivita’  o

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti  nell’albo  di  cui

all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o

cauzione costituita, a scelta  del  beneficiario,  in  contanti,  con

bonifico, in assegni  circolari  o  in  titoli  del  debito  pubblico

garantiti dallo Stato al corso del giorno  del  deposito,  presso  le

aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli  assegni  circolari,

presso  la  tesoreria  statale,  a   titolo   di   pegno   a   favore

dell’amministrazione.

  1. Gli incentivi di cui ai commi 1  e  2  sono  riconosciuti  alle

imprese  alberghiere,   alle   strutture   che   svolgono   attivita’

agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e

dalle pertinenti norme regionali, alle strutture  ricettive  all’aria

aperta, nonche’ alle  imprese  del  comparto  turistico,  ricreativo,

fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari,  i

complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

  1. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto

previsto dall’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui  redditi

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,

  1. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito  d’imposta  sono

riconosciuti in  relazione  alle  spese  sostenute,  ivi  incluso  il

servizio di progettazione, per eseguire, nel  rispetto  dei  principi

della  «progettazione  universale»  di  cui  alla  Convenzione  delle

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, stipulata  a

New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa  esecutiva  ai  sensi

della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:

  1. a) interventi di  incremento  dell’efficienza  energetica  delle

strutture e di riqualificazione antisismica;

  1. b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in

conformita’ alla legge 9 gennaio  1989,  n.  13,  e  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

  1. c) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b),

c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno

2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi  di  cui

alle lettere a) e b);

  1. d) realizzazione  di   piscine   termali   e   acquisizione   di

attrezzature e apparecchiature per  lo  svolgimento  delle  attivita’

termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24

ottobre 2000, n. 323;

  1. e) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma

2,  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

  1. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla

comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non  arrecare  un

danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi  dell’articolo

17 del regolamento UE n. 2020/852.

  1. Per le spese ammissibili  inerenti  al  medesimo  progetto  non

coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2,  e’  possibile  fruire

anche del finanziamento a tasso agevolato previsto  dal  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell’ambiente  e

della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre  2017  recante

«Modalita’ di funzionamento  del  Fondo  nazionale  per  l’efficienza

energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54  del  6  marzo

2018, a condizione che almeno il 50  per  cento  di  tali  costi  sia

dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto

delle disponibilita’ a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a

carico delle finanze pubbliche.

  1. Il  credito  d’imposta  e’   utilizzabile   esclusivamente   in

compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del  decreto  legislativo  9

luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui

gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione  dei  limiti

di cui all’articolo 34, comma 1, della legge  23  dicembre  2000,  n.

388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,

  1. 244. A  tal  fine,  il  modello  F24  deve   essere   presentato

esclusivamente tramite  i  servizi  telematici  offerti  dall’Agenzia

delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell’operazione  di   versamento.

L’ammontare del credito d’imposta  utilizzato  in  compensazione  non

deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del turismo,  pena  lo

scarto dell’operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al

terzo  periodo,  il  Ministero  del  turismo,  preventivamente   alla

comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia  delle

entrate, con modalita’ telematiche definite d’intesa, l’elenco  delle

imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e  l’importo  del  credito

concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonche’

le eventuali variazioni  e  revoche.  Allo  scopo  di  consentire  la

regolazione contabile delle compensazioni  effettuate  attraverso  il

modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del  credito

d’imposta concesso sono trasferite  sulla  contabilita’  speciale  n.

1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di  bilancio»  aperta  presso  la

Tesoreria dello Stato. Il credito d’imposta e’ cedibile, in  tutto  o

in parte, con facolta’ di  successiva  cessione  ad  altri  soggetti,

comprese le banche e gli altri intermediari  finanziari.  Il  credito

d’imposta e’ usufruito dal cessionario con le stesse modalita’ con le

quali sarebbe stato  utilizzato  dal  soggetto  cedente.  Il  credito

d’imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle

imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini

dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del  decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di

utilizzo illegittimo del credito d’imposta, il Ministero del  turismo

provvede al recupero dei relativi importi  secondo  quanto  stabilito

dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.  40,

convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010,  n.  73.  Il

Ministero del turismo provvede alle  attivita’  di  cui  al  presente

comma nell’ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente. Per le modalita’ attuative  delle

disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita’ del credito

d’imposta, da effettuarsi in via telematica,  anche  avvalendosi  dei

soggetti  previsti  dall’articolo  3,  comma  3,  del   decreto   del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  si  applica  il

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8  agosto

2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77.

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto il Ministero del turismo, pubblica un  avviso  contenente  le

modalita’ applicative per l’erogazione degli incentivi  previsti  dai

commi 1 e 2, ivi inclusa  l’individuazione  delle  spese  considerate

eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma

restando la disciplina di cui al citato decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare del 22 dicembre 2017  per  quanto  previsto  ai

sensi del comma 7, gli interessati  presentano,  in  via  telematica,

apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46  e  47

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,

il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

  1. Gli incentivi di cui ai commi 1 e  2  sono  concessi,  secondo

l’ordine cronologico delle  domande,  nel  limite  di  spesa  di  100

milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni  di  euro  per  ciascuno

degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025,  con  una

riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti  al  supporto

degli  investimenti  di  riqualificazione  energetica.  L’esaurimento

delle risorse e’ comunicato con avviso pubblico pubblicato  sul  sito

istituzionale del Ministero del turismo.

  1. Le disposizioni di cui al  comma  1,  si  applicano  anche  in

relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora

conclusi, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  a

condizione che le relative spese siano sostenute  a  decorrere  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

  1. Agli interventi conclusi  prima  dell’entrata  in  vigore  del

presente decreto  continuano  ad  applicarsi,  ai  fini  del  credito

d’imposta e nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione

vigente, le disposizioni di cui all’articolo 79 del decreto-legge  14

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13

ottobre 2020, n. 126.

  1. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma  1

e’ ulteriormente autorizzata la spesa di  100  milioni  di  euro  per

l’anno 2022. Ai relativi oneri si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 79,  comma

3,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito   con

modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.  Conseguentemente,

all’articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14  agosto

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre

2020,  n.  126,  le  parole:  «per  i  tre  periodi  d’imposta»  sono

sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d’imposta».

  1. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono  cumulabili

con altri contributi, sovvenzioni e  agevolazioni  pubblici  concessi

per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2,  sono

riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei  limiti  di  cui  al

regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della  Commissione

europea, relativo all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del

Trattato  sul  funzionamento  dell’Unione  europea  agli  aiuti   «de

minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19  marzo

2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di

Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del  COVID-19».

Il Ministero del turismo provvede  agli  adempimenti  degli  obblighi

inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all’articolo  52

della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi  o  maggiori  oneri

per la finanza pubblica.

  1. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, tenuto conto degli

obiettivi di cui al presente articolo e del grado  di  raggiungimento

degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare  entro

il 31 marzo 2025, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,

provvede ad aggiornare gli standard  minimi,  uniformi  in  tutto  il

territorio  nazionale,  dei  servizi  e  delle   dotazioni   per   la

classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,

ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto  delle

specifiche esigenze connesse alle capacita’ ricettiva e di  fruizione

dei  contesti  territoriali  e   dei   sistemi   di   classificazione

alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

 

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