Risposte alle domande più frequenti sul “Decreto Sostegni”

Risposte alle domande più frequenti sul “Decreto Sostegni”

Vi informiamo che sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione sono state pubblicate le faq con le novità introdotte, in materia di riscossione, dall’articolo 4 del decreto “Sostegni” (Dl n. 41/2021) entrato in vigore il 23 marzo 2021, e
il vademecum sui provvedimenti adottati nel periodo di emergenza sanitaria attualmente in vigore.

In particolare, il decreto proroga la sospensione della notifica degli atti e delle procedure di riscossione, nonché dei termini per i pagamenti delle cartelle, delle rate e della definizione agevolata (rottamazione-ter e saldo e stralcio). Dispone, inoltre, l’annullamento dei debiti, affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo 2000-2010, che abbiano un importo residuo uguale o minore di 5mila euro, per i contribuenti che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.

Vediamo ora le riposte alle principali faq relative alle ultime misure introdotte dal decreto “Sostegni”:

Stop notifiche degli atti fino al 30 aprile.

È stato prorogato fino al 30 aprile 2021 (in precedenza 28 febbraio 2021) il periodo di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, di avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, il primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria.

Pagamenti entro il 31 maggio.

Prorogato dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui
scadenza rientra nel periodo l’8 marzo 2020-30 aprile 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo.
Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della “zona rossa”, lo stop decorre dal 21 febbraio 2020. I pagamenti degli atti stand-by dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 maggio 2021.

Nuove scadenze per rottamazione-ter e saldo e stralcio.

Il decreto “Sostegni” consente anche una maggiore flessibilità nei pagamenti, avendo previsto lo slittamento del
termine di scadenza delle rate della “rottamazione-ter”  e del “saldo e stralcio” .

Infatti, per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019, deve effettuare entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020. Inoltre, il pagamento delle rate in scadenza nel 2021, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021. Per la “rottamazioneter” si tratta delle somme in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021. Per il saldo e stralcio, di quelle previste nei mesi di marzo e luglio di entrambi gli anni.
Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (la legge consente ulteriori cinque giorni di tolleranza) o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione.

Restano sospesi fino al 30 aprile 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto “Rilancio” , su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione e, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’agente della riscossione fino al saldo del debito).
Rimarranno sospese fino al 30 aprile 2021 anche le verifiche di inadempienza delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5mila euro.

Stralcio dei debiti fino a 5mila euro.

Il Dl “Sostegni” prevede l’annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino a 5mila euro, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Possono beneficiare dello stralcio dei debiti le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente, nell’anno di imposta 2019 o nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito redditi imponibili fino a 30mila euro.
Rientrano nel provvedimento anche i carichi già ammessi alla “rottamazione-ter”  e al saldo e stralcio.

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