Nuove norme in materia di ritenute negli appalti superiori a 200mila Euro

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Nuove norme in materia di ritenute negli appalti superiori a 200mila Euro

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i chiarimenti sulle nuove norme in materia di ritenute negli appalti superiori a 200mila euro introdotte dal Decreto fiscale 2019 (Dl n. 124/2019).

La circolare n. 1/E del 12 febbraio  interviene a chiarire numerosi aspetti della normativa a partire dagli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione, illustra gli adempimenti che devono essere attuati da committenti, appaltatori,
subappaltatori, affidatari e dagli altri soggetti compresi nella disciplina, definisce alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.

Con riferimento ai soggetti inclusi e quelli esclusi, l’Agenzia delle Entrate spiega che rientrano nell’ambito di applicazione della norma in oggetto i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al
committente. Sono esclusi dall’ambito di applicazione i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973).
Esclusi anche i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni quali ad esempio i condomini che, siccome non detengono beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale. Per le stesse ragioni sono esclusi dall’ambito di applicazione gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Vengono inoltre forniti chiarimenti in merito alle cause di esclusione per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, la sussistenza di determinati requisiti. Si tratta dei soggetti che risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei  periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale per un importo non
inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse e che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.
In caso di inottemperanza agli obblighi, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.
Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma, e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020, l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali, senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione, a condizione che sia
fornita la documentazione al committente entro il termine previsto.

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