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FebRiscatto della laurea agevolato, ecco le nuove disposizioni
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, entrato in vigore il 29 gennaio 2019.
Con la circolare n. 36 del 5 marzo 2019 sono state fornite le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 20, che ha introdotto il nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo (comma 6).
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto della laurea è quindi l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa; condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.
È richiesto, inoltre, che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Potranno quindi beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 1996.
La la facoltà di riscatto agevolato potrà essere richiesta contestualmente alla domanda di pensione nel caso di accessi anticipati che comportino, anche indirettamente il ricalcolo contributivo dell’assegno. Si deve ricordare che l’opzione per il calcolo contributivo della pensione deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento, sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali. Il pagamento potrà essere liquidato in un’unica soluzione, oppure dilazionato fino a 120 rate mensili.
C’è da precisare inoltre che il limite dei 45 anni è stato eliminato in sede di conversione in legge del Dl 4/2019. Sulla base dei dati forniti, il riscatto dei cinque anni di studio consentirebbe all’interessato di conseguire la pensione anticipata in data antecedente rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia.
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