Sanzioni per l’impresa senza recapito pec

Sanzioni per l’impresa senza recapito pec

La PEC, posta elettronica certificata, serve a dare valore legale alle comunicazioni via posta elettronica. Per questo motivo le imprese e i soggetti con partita iva sono obbligati a dotarsi di un proprio indirizzo pec e a darne comunicazione al Registro delle imprese, diversamente si rischiano pesanti sanzioni amministrative.

L’obbligo di iscrivere nel registro delle imprese, tenuto dalle Camere di commercio, un indirizzo pec era stato introdotto nel 2008 per le società e successivamente nel 2012 per le imprese individuali.

Con il decreto Semplificazioni (Dl 16 luglio 2020 n. 76) viene introdotto il concetto di domicilio digitale in cui la pec risulta un requisito necessario per svolgere l’attività di impresa ed essere

regolarmente iscritti nel registro delle imprese delle Camere di commercio.

Il domicilio digitale comprende tutti i recapiti digitali così come indicati dai regolamenti europei.

Per le imprese anche individuali che non ottemperino all’obbligo di avere un recapito pec, sono ora previste delle sanzioni e non solo la sospensione dai registri come accadeva prima.

Le sanzioni si differenziano tra società il cui importo varia da un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro e per le ditte individuali e da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali.

Gli importi sono rateizzabili ed è prevista una forma ridotta in caso di pagamento entro i 90 giorni.

Entro il 1 ottobre 2020, coloro che non adempiono all’aggiornamento del registro delle imprese oltre al pagamento

della sanzione amministrativa si vedranno assegnare d’ufficio dalla Camera di

commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore per la sola ricezione dei documenti.

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