Infortunio da contagio Covid-19: nessuna presunzione di responsabilità penale su datore

Infortunio da contagio Covid-19: nessuna presunzione di responsabilità penale su datore

La Legge 5 giugno 2020 n.40 chiarisce in via definitiva che la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione dei protocolli e delle linee guida governativi e regionali.

L’obbligo di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori (art. 2087 c.c.) viene, infatti, identificato «mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, negli altri protocolli e linee guida, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste (…)».
Le misure del protocollo devono essere adottate e mantenute per “tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (art. 2087 Cod. Civ.) e per evitare la possibile contestazione della “colpa” del datore di lavoro in caso di danni o lesioni subite dal lavoratore in relazione all’infezione da COVID.

L’INAIL, con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 (vedi circolare prot. CASARTIGIANI 98/2020 del 22 maggio u.s.) aveva già specificato i termini della tutela infortunistica da Covid-19 in occasione di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell’infortunio. L’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria, sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa, con la conseguente astensione dal lavoro. Nella circolare, inoltre, viene chiarito che il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione
con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche.
Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio.

È dunque esclusa qualsiasi incidenza degli infortuni da Covid-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere.

L’Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l’evento infortunistico.

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