Incentivi fiscali per start-up e PMI innovative

Incentivi fiscali per start-up e PMI innovative

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021,  il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2020 recante modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis per
investimenti in start-up innovative e in PMI innovative.

Il decreto, in particolare, reca le disposizioni di attuazione delle agevolazioni fiscali previste dal “Decreto Rilancio”, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Con la conversione in legge del provvedimento sono state apportate alcune modifiche agli incentivi per gli investimenti in Pmi innovative. In particolare, è stato innalzato da 100.000 a 300.000 euro l’investimento massimo agevolabile ed è stato stabilito che la detrazione del 50% spetta in via prioritaria rispetto alla detrazione ordinaria del 30%.
Nello specifico, i commi 7 e 8 del citato articolo 38 prevedono una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti, indicati nell’art. 1 comma 7 lett. a) del DM, che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più Start up innovative e di una o più PMI innovative, secondo le modalità previste dall’art. 4 dello stesso decreto.

Impresa beneficiaria
Il soggetto investitore, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, deve effettuare l’investimento agevolato in una o più imprese beneficiarie.
Si considerano imprese beneficiarie, le Start up e le Pmi innovative che risultano regolarmente iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese “al momento dell’investimento”.
L’investimento agevolato può essere effettuato dall’investitore anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in Start up innovative o PMI innovative.
Si considerano, invece, forme di investimento diretto i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote, così come pure la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.

Agevolazione fiscale
L’agevolazione fiscale spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad una stessa Start up innovativa o Pmi innovativa non superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Nel caso di investimento in una Start up innovativa, il soggetto investitore in ciascun periodo d’imposta può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento effettuato, fino ad un massimo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 50.000.
Se si investe in una Pmi innovativa, invece, il soggetto investitore, in ciascun periodo d’imposta, può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento effettuato, fino ad un massimo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000 euro. In caso di investimento superiore a euro 300.000, sulla parte eccedente, il soggetto investitore, in ciascun periodo d’imposta, può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30%.
Per non decadere dal beneficio, l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni.

MiSE, piattaforma informatica per la presentazione dell’istanza
Il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà predisporre la piattaforma informatica:
«Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative». Prima dell’effettuazione materiale dell’investimento, l’impresa beneficiaria dovrà quindi presentare un’istanza online che contenga:
 i dati identificativi dell’investitore, dell’impresa e, in caso di investimento indiretto, dell’Oicr;
 l’ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
 l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.

L’ammontare di aiuti totali concessi ad una Start up o Pmi innovativa non potrà superare i 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Le disposizioni del decreto in oggetto si applicano in relazione agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

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