Ultime novità sulle concessioni demaniali

Ultime novità sulle concessioni demaniali

La Regione Autonoma della Sardegna e il SUAPe comunicano quanto segue:

Con la nota prot. n. 24431/Circ/2 del 21/06/2022 è stata aggiornata la circolare esplicativa n. 10851/Circ/1 del 29/03/2018 sull’iter procedimentale da seguirsi per il rilascio di nuove concessioni demaniali afferenti sia al demanio marittimo che al demanio regionale, per l’acquisizione di ulteriori aree demaniali in ampliamento a quelle già assentite, nonché per le istanze che comportino modificazioni soggettive e/o oggettive e/o funzionali nell’ambito di titoli concessori già assentiti.

La nuova circolare recepisce le modifiche alle competenze in capo ai Comuni e alla Regione di cui alla L.R. n. 7 del 12/04/2021.

In particolare, è stato chiarito che:

  1. in tutti i casi nei quali la concessione demaniale è l’unico titolo abilitativo espresso necessario per l’effettuazione dell’intervento proposto dal soggetto interessato e/o per l’esercizio dell’attività, il Servizio regionale competente provvede direttamente all’emissione della concessione, invitando l’interessato a presentare – solo ove necessario – una dichiarazione autocertificativa al SUAPE per l’acquisizione degli ulteriori titoli abilitativi necessari, secondo le disposizioni della L.R. n. 24/2016 per il procedimento in autocertificazione. Rientrano in tale casistica, fra gli altri, tutti i casi di cui agli articoli 45-bis (affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione) e 46 (subingresso nella concessione) del Codice della Navigazione, per i quali la voltura del titolo concessorio dovrà pertanto essere sempre perfezionata direttamente presso il servizio regionale competente prima dell’eventuale trasmissione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE;
  2. quando è necessario acquisire ulteriori titoli abilitativi espressi oltre alla concessione demaniale, quest’ultima deve essere rilasciata nell’ambito del procedimento unico SUAPE in conferenza di servizi, secondo le disposizioni speciali indicate nella circolare stessa.

La circolare contiene inoltre una serie di importanti novità in sede di all’iscrizione nel registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione per l’esercizio di attività sul demanio marittimo, ed in particolare:

  1. nei casi in cui non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per l’esercizio dell’attività, l’iscrizione nel registro avviene a seguito di presentazione di una dichiarazione autocertificativa al SUAPE, completa dell’apposito modulo F23, secondo il procedimento in autocertificazione a 0 giorni di cui alla L.R. n. 24/2016. Ai sensi dell’art. 39-bis, comma 2 della medesima legge, il titolo abilitativo è valido a tempo indeterminato e non necessita di rinnovo periodico, salvo che successivamente non intervengano limitazioni o una nuova disciplina;
  2. nei casi in siano stati previsti limiti o contingenti per l’esercizio dell’attività, la procedura di selezione dei beneficiari è esclusa dalla competenza del SUAPE ed è gestita direttamente dal Servizio regionale competente. La presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE è necessaria solo nel caso in cui la procedura di selezione del beneficiario non sia di per sé sufficiente a consentire l’esercizio dell’attività. In tali casi, la durata del titolo abilitativo è stabilita dalle disposizioni programmatorie adottate dall’Ente competente.
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