Riepilogo proroghe scadenze revisioni legate all’emergenza sanitaria

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Riepilogo proroghe scadenze revisioni legate all’emergenza sanitaria

Vi informiamo che lo scorso 9 marzo 2021 la Direzione Centrale per la polizia stradale del Ministero dell’Interno ha emanato la circolare con la quale riassume le proroghe alle scadenze amministrative della revisione dei veicoli, dei cronotachigrafi e della carta del conducente legate al perdurare dell’emergenza epidemiologica.

La circolare degli Interni, oltre a riprendere alcuni aspetti già contenuti nella nota MIT, chiarisce alcuni aspetti riguardanti la proroga delle revisioni sia tenendo conto delle novità
introdotte dall’art.5 del Regolamento UE 267/2021, sia rispetto alla normativa italiana.
Più nello specifico, ricordiamo che come stabilito dal Regolamento sopramenzionato, in ambito comunitario – Italia compresa – la validità delle revisioni scadute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 30 giugno 2021 è prorogata per i successivi 10 mesi dalla data di scadenza delle stesse; in ambito nazionale, invece, facciamo presente che, in base alle proroghe previste dall’art.92, comma 4 del 18/2020:

>> i veicoli la cui revisione scadeva entro il 31 luglio 2020 (non è stata fissata una data iniziale) potevano circolare fino al 31 ottobre 2020;
>> i veicoli la cui revisione scadeva nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, potevano circolare fino al 31 dicembre 2020;
>> i veicoli la cui revisione scadeva nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 potevano circolare fino al 28 febbraio 2021.

Per quanto attiene altre proroghe, facciamo presente che la circolare in oggetto riepiloga le scadenze di:
Ispezione periodica dei tachigrafi (art.4.1 del Regolamento 2021/267)
Le ispezioni biennali dei tachigrafi che avrebbero dovuto o dovrebbero effettuarsi tra il 1° settembre 2020 ed il prossimo 30 giugno, potranno effettuarsi entro 10 mesi successivi
alla data prevista.
Validità della carta del conducente tachigrafica (art. 4.2 del Regolamento 2021/267)
Il nuovo Regolamento europeo 267/2021, all’art.4, paragrafo 2, ha previsto che i conducenti titolari della carta da utilizzare sui tachigrafi digitali per l’attività di trasporto su strada, che chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta. In attesa del rilascio, il conducente sarà ammesso alla circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell’attività svolta come previsto nell’ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.
L’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento 267/2021 prevede, inoltre, che i conducenti titolari di carta tachigrafica che ne abbiano richiesto la sostituzione per cattivo funzionamento, furto o smarrimento nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta. Fino al rilascio della nuova carta, sono autorizzati a circolare a condizione che possano dimostrare di aver richiesto la sostituzione e che abbiano restituito la carta all’autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante. Anche in questo caso il conducente dovrà provvedere alle annotazioni manuali dell’attività svolta.

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