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MarProroga del termine per l’entrata in vigore delle nuove regole per la soggettività Iva per gli enti associativi
Il provvedimento di conversione in legge del decreto Milleproroghe n. 215/2023 approvato dalla Camera ha disposto la proroga dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni che regolano la soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti associativi dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025.
Viene così superata _ come richiesto da CASARTIGIANI in audizione sul citato Decreto di proroga dei termini _ la scadenza del 1° luglio 2024 che, in ragione di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione UE dal 2010, prevede che siano attratte nel nuovo regime di esenzione Iva tutte le prestazioni di servizi e cessioni di beni resi a fronte di corrispettivi specifici nei confronti di soci, associati o partecipanti.
Tale nuovo regime, cadendo a metà del periodo di imposta (1° luglio 2024), avrebbe certamente penalizzato le realtà associative più piccole alle prese con i maggiori oneri e adempimenti da essa derivanti.
Come rappresentato dalla Confederazione con la nota informativa n.2/24 dello scorso 18 gennaio 2024, la nuova formulazione del Milleproroghe 2024 interviene a posticipare l’entrata in vigore delle norme che modificano la rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di alcune operazioni effettuate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.
In particolare, per questi soggetti _ a partire dal 1° gennaio 2025 _ è previsto che:
- le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi sopra meglio individuati, organizzate a loro esclusivo profitto, transitano dall’attuale regime di non rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto al regime di esenzione. Questo, sebbene non determini alcuna variazione in termini di debenza dell’imposta, obbliga tutti gli enti associativi ad aprire la partita Iva e a tutti gli adempimenti contabili e dichiarativi conseguenti.
La Confederazione resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di ulteriori informazioni.