Obbligo di iscrizione agli Organismi della bilateralità artigiana: sentenza tribunale del lavoro di Milano

Obbligo di iscrizione agli Organismi della bilateralità artigiana: sentenza tribunale del lavoro di Milano

La Sezione lavoro del tribunale di Milano, con la sentenza n.437 del 13 febbraio 2023 (RG. N.10016/22), accogliendo il ricorso di una lavoratrice dipendente, ha accertato in capo al datore di lavoro l’omissione di versamento dovuto ai Fondi artigiani SAN.ARTI, EBNA E WILA e condannato in primo grado lo stesso al risarcimento per mancata iscrizione ai suddetti Fondi oltre le spese processuali, interessi e rivalutazione del dovuto al saldo effettivo.

Si tratta in assoluto della prima causa promossa da un lavoratore al fine di ottenere l’accertamento dell’inadempimento datoriale all’obbligo di provvedere _ in pendenza di rapporto di lavoro_ all’iscrizione ai Fondi bilaterali di settore nazionale e regionale con conseguente omissione del versamento delle relative quote dovute in forza dei Contratti collettivi di lavoro nazionali e regionali.

Tra le motivazioni che hanno spinto il Giudice del lavoro ad accogliere il ricorso della lavoratrice il fatto che essendo la stessa inquadrata (con mansioni di parrucchiera) nel Contratto artigiano di riferimento (CCNL e CCRL per i dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere) il datore di lavoro “è vincolato al sistema contrattuale collettivo e, di conseguenza, risulta vincolato a EBNA, SAN.ARTI. e WILA”. Tale vincolo, come è noto, prevede in capo al datore di lavoro l’obbligo di iscrizione del lavoratore dipendente ai suddetti Fondi bilaterali e conseguentemente l’obbligo di versamento tramite modello F24 delle relative quote che ammontano a 125 euro annui da corrispondere in 12 mensilità per SAN.ARTI; 5 euro mensili per 12 mensilità per WILA; 125 euro per 12 mensilità per EBNA (da gennaio 2022 139,80 euro per 12 mensilità). In assenza di adesione l’azienda è tenuta ad erogare ai lavoratori un importo forfettario denominato EAR _ elemento aggiuntivo della retribuzione pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità per SANARTI; 12 euro lordi per 13 mensilità per WILA; 25 euro lordi per 13 mensilità per EBNA (da gennaio 2022 30 euro lordi per 13 mensilità).

Inoltre, con particolare riferimento a SAN.ARTI. le prestazioni erogate dal Fondo costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale per ciascun lavoratore e pertanto l’azienda che ometta il versamento della contribuzione è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Aspetto questo che nel procedimento in oggetto non è stato considerato dal Giudice ma che nell’ipotesi fosse stato richiesto dalla ricorrente certamente avrebbe ottenuto un riconoscimento formale e sostanziale.

La sentenza costituisce un precedente giurisprudenziale di rilievo che può rappresentare un serio e concreto incentivo per analoghe iniziative giudiziali da parte di altri lavoratori. Si raccomanda l’importanza della bilateralità e le conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata adesione.

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