Decreto ristori rivolto alle imprese colpite dalle restrizioni

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Decreto ristori rivolto alle imprese colpite dalle restrizioni

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il decreto Ristori (D.L. n. 137/2020). Il provvedimento, che contiene un pacchetto di misure di sostegno economico per le attività più penalizzate dalle ultime restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19, si compone di 35 articoli suddivisi in 4 Titoli:
– Titolo I- Sostegno alle imprese e all’economia;
– Titolo II – Disposizioni in materia di lavoro;
– Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti;
– Titolo IV – Disposizioni finali.

Di seguito illustriamo il dettaglio delle principali misure:

Contributo a fondo perduto
Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto a beneficio degli operatori, con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, dei settori oggetto delle misure restrittive disposte con il DPCM del 24 ottobre 2020 (individuati attraverso i codici ATECO riportati in allegato al Decreto in oggetto), tra cui: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema. Agli indennizzi sono ammessi anche i soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di
euro. Esclusi invece i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Segnaliamo che la Confederazione è già intervenuta presso i competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico per richiedere l’estensione dei suddetti benefici (ai sensi dell’art.1 c.2 del Decreto) anche alle pizzerie senza somministrazione al momento escluse.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile
2019. Tale condizione relativa alla riduzione del fatturato non si applica ai soggetti che hanno
attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Ai soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo (data di massima dell’erogazione indicata dal Governo
durante gli incontri tecnici 15 novembre p.v.).
I soggetti invece che non avevano percepito il precedente contributo, il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (data di massima dell’erogazione indicata dal Governo durante gli incontri tecnici 15 dicembre p.v.).
Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza. L’importo del beneficio varierà dal 100 al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio. In ogni caso, l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.

Tax credit vacanze
Viene esteso fino al 30 giugno 2021 il periodo validità del tax credit vacanze. In particolare, per effetto dalla proroga il bonus può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast fino al 30 giugno 2021 (anziché 31 dicembre 2020).
Ai fini della concessione dell’agevolazione saranno prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.
Fondi per alcuni dei settori più colpiti
Vengono stanziati:
– 100 milioni per il Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020 destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo;
– 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
– 50 milioni per editoria, fiere e congressi;
– 350 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali;
– 50 milioni di euro per l’anno 2020 a favore del “Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche”.

Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca
Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. La platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (sentita la Conferenza permanente Stato – Regioni).

Credito d’imposta affitto
Per le attività soggette a restrizioni con il DPCM del 24 ottobre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, viene prevista l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio. Come in vigore
resta la possibilità di cedere il bonus.

Seconda rata IMU
Per le categorie interessate dalle restrizioni dal DPCM 24 ottobre 2020 viene cancellata la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono si svolgono le attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Proroga termine 770
Prevista anche la proroga al 10 dicembre 2020 del termine di presentazione del 770 relativo
all’anno di imposta 2019.

CIG
Vengono previste ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021. Le 6 settimane di trattamenti sono riconosciute sia ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cui all’art. 1, comma 2, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), decorso il periodo autorizzato, sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 chiusura o limitazione delle
attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:
 al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
 al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.

Blocco licenziamenti
Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti. Tale limitazione non trova
applicazione nei seguenti casi:

 imprese che hanno cessato l’attività;
 imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
 nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Esonero contributi
Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di
giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Sospensione contributi
Per le aziende interessate dal DPCM 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre.
I pagamenti di detti contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della
rateazione.
Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è invece riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

Reddito di emergenza
Vengono previste inoltre altre 2 mensilità del reddito di emergenza (REM) a favore dei nuclei familiari già beneficiari e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio.

Lavoro agile
Viene esteso lo smart working per i lavoratori con figli. In particolare, con una modifica all’articolo 21-bis del decreto Agosto (D.L. 104/2020, convertito dalla legge 126/2020), si prevede che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smart working non solo se il figlio con meno di 16 anni (ante modifica il limite di età era di 14 anni) è stato posto in quarantena a seguito di un contagio da COVID-19 ma anche nel caso in cui sia stata disposta
la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio nonché nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

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