Autotrasporto: cosa prevede il Pacchetto Mobilità approvato dalla UE

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Autotrasporto: cosa prevede il Pacchetto Mobilità approvato dalla UE

Riportiamo di seguito alcune disposizioni contenute nel c.d. “Pacchetto Mobilità”, approvato dal Parlamento europeo, rivolte principalmente a mettere fine alla distorsione della concorrenza nel settore dell’autotrasporto e migliorare le condizioni di lavoro degli autotrasportatori.

Si compone di tre distinti atti normativi: due regolamenti, dedicati all’accesso alla professione e al mercato e ai tempi di guida e all’uso del tachigrafo _ che trovano immediata applicazione negli Stati membri senza bisogno di una norma nazionale che li ratifichi e una direttiva incentrata sul distacco che si limita a fissare dei principi e degli
obiettivi di fondo, ma che necessita di una normativa nazionale di recepimento in ogni singolo paese.

SNA CASARTIGIANI esprime l’apprezzamento della categoria per l’approvazione del pacchetto Mobilità che rappresenta una vera e propria riforma del settore dell’autotrasporto in Europa, con norme chiare sulle condizioni di accesso al mercato e alla professione nel settore dell’autotrasporto, sui tempi di guida e di riposo ed in generale
sulle condizioni di lavoro degli addetti del settore e sull’uso dei dispositivi per il controllo delle prestazioni di lavoro. Norme ritenute necessarie e dalle quali gli autotrasportatori si aspettano chiarezza e soprattutto la garanzia che siano assicurate parità di condizioni per le imprese dell’autotrasporto dei diversi Paesi europei.

Vediamo in estrema sintesi alcune delle principali novità:
Condizioni degli autisti. Secondo il nuovo regolamento, i conducenti godranno di migliori condizioni di riposo e avranno diritto a passare più tempo a casa. Ad esempio, un riposo settimanale di oltre 45 ore non può essere effettuato in un veicolo, ma in un alloggio con servizi adeguati e pagato dal datore di lavoro. Il lavoro dovrebbe essere organizzato in modo tale da ridurre i periodi di assenza da casa per i conducenti e pertanto le aziende di autotrasporto dovranno cercare di organizzare i traffici in modo tale che gli autisti impegnati in trasporti internazionali possano tornare a casa a intervalli regolari, e più precisamente, a seconda dell’orario di lavoro, almeno ogni tre o quattro settimane.

Novità sul cabotaggio. Il cabotaggio rimane una pratica possibile con gli stessi limiti attuali, vale a dire portando a termine un massimo di tre operazioni di trasporto in uno Stato straniero nell’arco di una settimana. La novità si chiama «periodo di raffreddamento»: un camion straniero che abbandona un paese terzo in cui ha effettuato
operazioni di cabotaggio, infatti, prima di poter nuovamente rientrare in tale paese dovrà far trascorrere un arco temporale di almeno quattro giorni. Per controllare il rispetto di questa normativa sarà fondamentale che i veicoli siano dotati di strumenti per registrare il luogo e l’ora in cui il camion ha attraversato la frontiera e localizzare le attività di carico e scarico. La seconda versione del tachigrafo intelligente, in grado di effettuare automaticamente tali operazioni, sarà introdotta in tre fasi differenti per i veicoli che effettuano trasporti internazionali. I nuovi autocarri dovranno essere muniti di questo dispositivo nel 2023; i veicoli che hanno un tachigrafo analogico o digitale dovranno essere adattati entro la fine del 2024, quelli dotati della prima versione del tachigrafo intelligente nel 2025 (e non dal 2034, com’era previsto in precedenza). In ogni caso già da subito l’autista dovrà aggiornare sul tachigrafo l’ingresso in un paese diverso, anche se dovrà farlo alla prima area di sosta disponibile e non, come avviene attualmente, alla prima in cui si ferma.

Per contrastare il fenomeno dei trasporti internazionali organizzati sfruttando furgoni entro le 3,5 ton, in modo tale da sfuggire l’applicazione dei tempi di guida, diventa obbligatoria l’installazione del tachigrafo anche su veicoli commerciali di peso superiore a 2,5 ton, così come gli autisti dovranno Per tagliare le gambe a quei trasporti internazionali organizzati sfruttando furgoni entro le 3,5 ton, in modo tale da uggiare l’applicazione dei tempi di
guida, diventa obbligatoria l’installazione del tachigrafo anche su veicoli commerciali di peso superiore a 2,5 ton, così come gli autisti dovranno osservare le normative europee sulla guida e il riposo. Il tutto con un periodo di transizione di 21 mesi per la vigilanza del mercato e fino alla metà del 2026 per le norme relative ai tachigrafi e ai periodi di riposo.

Società di comodo. Per combattere le società di comodo o anche dette «letter box company», vale a dire quelle imprese che hanno trasferito la propria sede in altri Stati soltanto per beneficiare dei relativi vantaggi fiscali, diventa necessario adesso dimostrare di avere un volume d’affari significativo nello Stato membro in cui la stessa impresa è
registrata e disporre anche di veicoli e di autisti. Quindi chi affida la propria filiale estera a una semplice casella postale o a un numero di telefono a cui risponde una segretaria dovrà fare marcia indietro per non incappare in sanzioni. Sempre per la stessa ragione e per rendere più stretto il collegamento tra il luogo di stabilimento del trasportatore e le sue attività, gli autocarri utilizzati nei trasporti internazionali dovranno tornare alla sede di attività dell’impresa almeno una volta ogni otto settimane. Questo periodo di otto settimane è concepito per consentire ai conducenti di tornare a casa, insieme al veicolo, alla fine del secondo ciclo di lavoro di quattro settimane. In questo modo si mira a evitare anche quei fenomeni di autisti che partivano con il solo viaggio di andata e che poi trascorrevano mesi e mesi in attesa di un viaggio di ritorno, cercando di sbarcare il lunario con viaggio estemporanei di cabotaggio.

Regole chiare sul distacco. Le norme sul distacco dei conducenti precisano il modo in cui i conducenti professionali che effettuano servizi di trasporto di merci o passeggeri beneficeranno del principio della parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo.
La regola generale sarà che, se un’operazione è organizzata in modo da mantenere intatto il collegamento tra il lavoro del conducente e il paese di stabilimento, il conducente sarà escluso dalle norme in materia di distacco. Questo implica che le operazioni di trasporto bilaterale sono esplicitamente escluse. Nel tragitto verso il paese di
destinazione e nel tragitto di ritorno è consentita un’ulteriore attività di carico e/o scarico di merci in entrambe le direzioni senza rientrare nel regime di distacco, oppure nessuna attività nel tragitto di andata e fino a due attività nel tragitto di ritorno. Anche il transito è escluso. Per tutti gli altri tipi di operazioni, incluso il cabotaggio, si applicherà il regime completo di distacco dal primo giorno dell’operazione. Norme analoghe si applicheranno al trasporto di passeggeri, con un’ulteriore sosta durante le operazioni bilaterali. Le norme in materia di distacco creeranno inoltre uno standard di controllo unificato, basato su uno strumento di comunicazione elaborato dalla Commissione, cui il trasportatore può inviare direttamente le dichiarazioni di distacco.

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