Revisioni auto: arriva l’ispettore del centro di controllo

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Revisioni auto: arriva l’ispettore del centro di controllo

Il 20 maggio 2018 entreranno in vigore le nuove regole per la revisione periodica degli autoveicoli contenute nella direttiva europea 2014/45. Tra le principali novità vi è la figura dell’ispettore del centro di controllo che sostituisce quella dell’attuale responsabile tecnico delle revisioni.

I controlli tecnici sono effettuati da ispettori del Ministero dallo stesso abilitati, nei centri di controllo privati, ovvero da ispettori autorizzati.

Le Confederazioni dell’artigianato hanno richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si preveda un idoneo e sostenibile percorso di aggiornamento, con un regime transitorio, che consenta alle imprese già in attività di potersi adeguare ai nuovi standard, in vista del 20 maggio.

Attualmente sono in corso delle interlocuzioni tra Ministero, Motorizzazione Civile e Confederazioni per poter procedere ad integrare il programma formativo attuale e superare le criticità.

Di seguito riportiamo alcuni stralci del decreto ministeriale del 19/05/2017 riguardanti i requisiti dei centri di controllo e degli ispettori


“I controlli tecnici eseguiti presso centri di controllo privati sono effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione. E’ facolta’ del Ministero introdurre requisiti supplementari specifici in materia di competenza e formazione. Al momento di effettuare un controllo tecnico, l’ispettore deve essere esente da conflitti di interesse, in modo da assicurare che sia mantenuto un elevato livello di imparzialita’ ed obiettivita’ secondo quanto stabilito con provvedimento della autorita’ competente.  La persona che presenta il veicolo al controllo e’ informata delle carenze riscontrate e da correggere.  I risultati del controllo tecnico non possono essere modificati, fatto salvo i casi previsti dalla autorita’ competente.”

I requisiti minimi di competenza degli ispettori sono i seguenti:
1. Competenza
Il candidato destinato ad occupare la posizione di ispettore abilitato a effettuare controlli tecnici periodici, deve essere in possesso dei
seguenti requisiti.
a) conoscenza e una comprensione certificate relative ai veicoli stradali nelle seguenti aree:
— meccanica,
— dinamica,
— dinamica del veicolo,
— motori a combustione,
— materiali e lavorazione dei materiali,
— elettronica,
— energia elettrica,
— componenti elettronici del veicolo,
— applicazioni IT;
b) almeno tre anni di esperienza documentata o equivalente quale mentoraggio o studi documentati e una formazione appropriata nelle aree
succitate riguardanti i veicoli stradali di cui sopra.
2. Formazione iniziale e di aggiornamento
Gli ispettori, per essere autorizzati a effettuare controlli tecnici, ricevono una formazione iniziale e di aggiornamento appropriata o
sostengono un esame appropriato, inclusi gli elementi teorici e pratici.
Il contenuto minimo della formazione iniziale e di aggiornamento o dell’esame appropriato include i seguenti argomenti:
a) formazione iniziale o esame appropriato
La formazione iniziale ricomprende almeno i seguenti argomenti:
I) tecnologia automobilistica:
— sistemi di frenatura,
— sterzo,
— campi visivi,
— installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici,
— assi, ruote e pneumatici,
— telaio e carrozzeria,
— rumori ed emissioni,
— requisiti aggiuntivi per veicoli speciali;
II) metodi di prova;
III) valutazione delle carenze;
IV) requisiti legali applicabili riguardo alle condizioni del veicolo da verificare;
V) requisiti legali applicabili riguardo ai controlli tecnici;
VI) disposizioni amministrative relative a omologazione, immatricolazione e controlli tecnici del veicolo;
VII) applicazioni IT relative ai controlli e all’amministrazione;
b) formazione di aggiornamento o esame appropriato
Gli ispettori debbono sostenere periodicamente corsi di aggiornamento o sostenere esame appropriato.
Il contenuto della formazione di aggiornamento o dell’esame appropriato consenta di conservare e aggiornare le necessarie conoscenze
e capacità degli ispettori sugli argomenti di cui alla lettera a), punti da I) a VII), supra.
3. Certificato di idoneità
Il certificato, o documento equivalente, rilasciato a un ispettore autorizzato a eseguire controlli tecnici include almeno le seguenti
informazioni:
— dati identificativi dell’ispettore (nome, cognome),
— categorie di veicoli per le quali l’ispettore è autorizzato a effettuare i controlli tecnici,
— autorità che ha rilasciato la licenza,
— data di rilascio.

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