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GiuNotizie in breve
Composizione negoziata e transazione fiscale: dubbi sul professionista incaricato
Nella composizione negoziata, l’impresa che propone un accordo transattivo con il Fisco deve presentare una relazione che attesti la convenienza della proposta e una verifica sulla completezza e veridicità dei dati aziendali.
Uno dei principali dubbi interpretativi riguarda la possibilità di affidare entrambi gli incarichi allo stesso professionista. L’ipotesi è esclusa quando il soggetto è già revisore legale della società, poiché verrebbe meno il requisito di indipendenza richiesto dalla normativa.
Diverso il caso delle imprese prive di revisore legale: un professionista esterno, in possesso dei requisiti di indipendenza e delle necessarie abilitazioni, potrebbe svolgere entrambe le funzioni. Sebbene la norma sembri fare riferimento a due figure distinte, non vieta espressamente il cumulo degli incarichi.
L’orientamento prevalente ritiene quindi ammissibile la nomina di un unico professionista, purché indipendente dall’impresa e privo di rapporti professionali con essa nei cinque anni precedenti.
Crisi d’impresa: nuove indicazioni sulla transazione fiscale nella composizione negoziata
L’aggiornamento del decreto dirigenziale sulla composizione negoziata, pubblicato dal Ministero della Giustizia il 1° giugno 2026, introduce chiarimenti sul trattamento dei debiti tributari e sugli strumenti per valutare la sostenibilità del risanamento aziendale.
In caso di proposta di accordo transattivo con il Fisco, l’imprenditore deve allegare una relazione sulla convenienza dell’accordo redatta da un professionista indipendente e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali predisposta dal revisore legale, se presente.
Il decreto sottolinea la distinzione tra revisore e attestatore: nelle società dotate di revisore legale, i due incarichi devono essere affidati a soggetti diversi. Rimane invece aperto il dibattito sulla possibilità che, in assenza di revisore, un unico professionista esterno possa svolgere entrambe le funzioni, ipotesi che una recente pronuncia del Tribunale di Milano ha ritenuto ammissibile.
Il provvedimento evidenzia inoltre l’opportunità di presentare la proposta fiscale il prima possibile, considerati i tempi necessari alle amministrazioni finanziarie per esaminarla. Quanto al ruolo dell’esperto della composizione negoziata, non vengono introdotti nuovi obblighi specifici, lasciando ampio spazio alla sua attività di supporto e facilitazione nelle trattative con i creditori.
