Le principali novità sul Decreto Milleproroghe

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Le principali novità sul Decreto Milleproroghe

Lo scorso 25 febbraio il Senato ha approvando, in via definitiva, il ddl n. 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 183/2020), recante disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi e ulteriori disposizioni.

Nel decreto sono previste diverse proroghe di provvedimenti normativi emergenziali precedenti e novità introdotte in fase di conversione del citato decreto in legge.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta del testo coordinato,  rimettiamo di seguito una sintesi delle principali novità in materia fiscale e del lavoro.
 si rinvia al 1° gennaio 2022 (rispetto al precedente termine del 1° gennaio 2021) la decorrenza dell’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
 si estende fino al 30 giugno 2021 dell’operatività della garanzia straordinaria Sace (cosiddetta “Garanzia Italia”) sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli effetti della pandemia cui sia attribuito un rating pari ad almeno BB- o equivalente.
 si proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di usufruire del cd. tax credit vacanze.
 si proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le verifiche periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazione e revisione dei veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento d’urgenza in esame e fino al 31 maggio 2021.
 l’articolo 22-bis,con disposizioni identiche a quelle dell’articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2021, stabilisce che:
 gli atti di accertamento,
 di contestazione,
 di irrogazione delle sanzioni,
 di recupero dei crediti di imposta,
 di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Nello stesso periodo si procede agli invii di una serie di ulteriori atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti. La norma stabilisce inoltre che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni sono prorogati di quattordici mesi. E’ prorogato al 28 febbraio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie. Viene altresì differita al 28 febbraio 2021 la
scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. Sono comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti dal 1° gennaio al 15 gennaio 2021, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Sono prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento.
 l’articolo 22-quater proroga il termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile 2021. L’articolo 22-quater, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, riproduce il contenuto dell’articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2021, che proroga il termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile 2021. La corrispondente disposizione del decreto-legge n. 3 del 2021 è abrogata dal disegno di legge di conversione, alla cui scheda di lettura si rinvia.
 differiti al 1° febbraio 2021 i termini per emanare il provvedimento sulle modalità di avvio e operatività della cd. lotteria degli scontrini e al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell’acquisto, per effettuare le relative segnalazioni (commi 9-11);
 proroga blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2021

Le principali novità in tema di lavoro sono le seguenti:
 domande Cig Covid fino al 31 marzo 2021. Confermata la proroga per l’invio delle domande di cassa integrazione con causale Covid 19 e dei modelli SR 41. Il testo prevede infatti che vengano spostati al 31 marzo «i termini di decadenza per l’invio delle domande di integrazione salariale collegati all’emergenza Covid e i termini per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi comunque scaduti entro il 31 dicembre 2020»
 utilizzo lavoro agile in forma semplificata fino al 30 aprile. E’ prorogato il termine per l’utilizzo dello smart working senza il rispetto della normativa della legge 81 2017 in tema di informazione e accordo scritto tra le parti , sia nel settore privato che per la pubblica amministrazione .
 stabilizzazione dipendenti della PA precari. Diversi emendamenti proposti da vari gruppi sono stati unificati ed approvati e prevedono la possibilità di maturare i requisiti per la stabilizzazione e per partecipare a concorsi per il pubblico impiego con posti riservati al 50%, non piu entro il 31 dicembre 2020 ma entro il 31 dicembre 2021.
 fondo unico spettacolo anche a sostegno del reddito dei dipendenti. In materia di cultura e spettacolo, è stata introdotta una norma volta a prevedere che gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare anche nel 2021 le risorse loro erogate a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti
 proroga deroghe con codice degli appalti per le zone colpite dal sisma. In materia di contratti pubblici, si prevedono per i territori colpiti dagli eventi sismici in
Italia centrale del 2016-2017: o l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione o la modifica della disciplina relativa all’adozione degli stati di avanzamento dei
lavori (SAL) in corso di esecuzione, o il differimento, al 31 dicembre 2021, del termine – scaduto il 31 dicembre 2020 e fissato dal c.d. D.L. sblocca cantieri (D.L. 32/2019) – fino al quale possono
essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva e l’applicazione dell’accordo bonario
 adeguamento prevenzione incendi strutture ricettive. Posticipati al 2022 i termini per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico- alberghiere, inserita in sede referente.

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