Autotutela facoltativa e obbligatoria, modifiche allo Statuto del contribuente

Autotutela facoltativa e obbligatoria, modifiche allo Statuto del contribuente

Il Dlgs 30 dicembre 2023, n. 219, in vigore dal 18 gennaio, ha introdotto nuove regole in materia di autotutela tributaria, apportando modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.

L’obbiettivo del legislatore è di ridurre i contenziosi tra fisco e contribuente.

Per quanto riguarda l’esercizio di potere di Autotutela, all’ Art. 10-quater, la nuova norme prevede:

. – 1. L’amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull’individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d’imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.
3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall’amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell’autotutela, la responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.


Per quanto riguarda l’Esercizio del potere di autotutela facoltativa, all’Art. 10- quinquies è previsto che l’amministrazione finanziaria può comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

Per questi eventuali annullamenti in autotutela, la responsabilità dei funzionari, nel giudizio amministrativo contabile davanti alla Corte dei conti, è limitata alla sola condotta dolosa.

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